Approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge in materia di federalismo fiscale
Mercoledì 15 Aprile 2009

Il disegno di legge torna ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva; una volta approvato definitivamente, trattandosi di delega legislativa, bisognerà attendere l’emanazione dei decreti legislativi che di fatto effettueranno la riforma. Pertanto bisognerà attendere almeno cinque anni prima che l’impianto previsto sulla carta entri in vigore a pieno regime. Di seguito si indicano gli aspetti principali:

Unità nazionale. E’ ribadita la centralità dell’unità della Nazione e la necessità di colmare i divari tra le varie parti del Paese.

Spesa storica. L’articolo 1 stabilisce che la legge delega costituisce “l’attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti". Fissa “i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disciplina l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale”.

Costi standard. All’articolo 2 viene stabilito - tra l’altro – l’adozione del decreto legislativo contenete la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.

Commissione bicamerale. Viene istituita una Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale. Trenta i membri, tra deputati e senatori, affiancata da un comitato ad hoc delle autonomie locali, di cui faranno parte dodici membri: sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni.

Commissione tecnica paritetica. E’ prevista l’istituzione della commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale. La Commissione ha il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale. Ne fanno parte 30 componenti, dei quali 15 rappresentanti tecnici dello Stato e 15 rappresentanti tecnici degli enti territoriali. Partecipano inoltre alle riunioni un rappresentante tecnico della Camera e uno del Senato e un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome. Sarà creata anche una conferenza “sede di condivisione delle basi informative, finanziarie e tributarie”.

Anagrafe tributaria. Sono definiti i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Lotta all’evasione fiscale. Viene previsto il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione fiscale. Sono individuati modalità per coinvolgere regioni ed enti locali nell’attività di recupero dell’evasione fiscale.

Fisco regionale. Le Regioni disporranno di tributi e di compartecipazioni erariali, in via prioritaria all’IVA, per finanziare le spese per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e anche le spese statali sulle quali esercitino “funzioni amministrative”.

IRPEF. E’ stata introdotta una norma che disciplina princìpi e criteri per l’esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento: in tal modo si intende evitare differenti basi imponibili per ciascuna regione e provincia autonoma.

Patto di convergenza. Sono misure che riguardano il “patto di convergenza” e il “patrimonio degli enti locali”.

Fondo perequativo. Viene stabilito il funzionamento del fondo perequativo. È previsto un periodo transitorio di cinque anni in cui attuare progressivamente il passaggio dal finanziamento della spesa storica al finanziamento dei costi standard ed alla perequazione della capacità fiscale per abitante, oltre a un ulteriore periodo transitorio di cinque anni in cui lo Stato, con risorse del proprio bilancio, può contribuire alle spese di regioni in cui “emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità” del nuovo assetto finanziario.

Città metropolitane. Salgono a nove le città metropolitane, che sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. In esse non sono comprese le aree metropolitane delle regioni a statuto speciale (Trieste, Palermo, Catania, Messina e Cagliari). La proposta di istituzione delle città metropolitane avviene da parte di comune e provincia e su di essa viene svolto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. E’ stato portato a 36 mesi il termine per l'emanazione dei decreti legislativi previsti per la loro istituzione. Con l’istituzione della città metropolitana la provincia “cessa di esistere”.

Roma Capitale. Viene contemplato l’ordinamento transitorio di Roma capitale. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma,di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; sviluppo urbano e pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata; organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità; protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio. sono attribuite alla Capitale nuove funzioni amministrative: concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; sviluppo economico e sociale

Leggi il testo del disegno di legge: